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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

CAPO II
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)
Art. 50
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo il punto 3 dei considerato del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni) è inserito il seguente:
3 bis. è opportuno estendere l’obbligo di installazione di idoneo strumento di misura a tutti i prelievi ad uso domestico delle acque sotterranee, in modo da poter aggiungere un elemento di verifica e controllo per un uso che non è soggetto a concessione e che è definito anche in base ad i quantitativi annui prelevati;
”.
Art. 51
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 sono aggiunte le seguenti:
b bis) “ente irriguo”: unità giuridica di base di organizzazione dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione e manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui;
b ter ) “campo pozzi o campo sorgenti”: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta.
”.
Art. 52
Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 3 del del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 sono soppresse le seguenti parole: “
, effettuati dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità
.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “
, lettere a) e b)
”.
Art. 53
Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni. Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Il comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
2. Ai fini del comma 1, in sede di rilascio o rinnovo o, in caso di nuove restituzioni, di modifica dei titoli abilitativi ai prelievi di cui all’articolo 3, comma 1, il disciplinare di concessione e la licenza di
attingimento stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta, anche nei casi in cui sia già stato installato a seguito della fase di ricerca di
acque sotterranee;
b) nel caso di prelievo di acque superficiali, il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso.
”.
Art. 54
Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Il comma 6 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
6. Nel caso di campi pozzi o campi sorgenti il settore competente può disporre che la misura possa essere cumulativa, quando non inficia il controllo dell’equilibrio del bilancio idrico. In particolare la misura può essere cumulativa nel caso di più prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore è posto al coacervo oppure all’entrata di eventuali serbatoi di accumulo.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.