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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 7
Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell’articolo 7 del r.d. 1775/1933. Inserimento dell’articolo 14 bis nel d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo l’articolo 14 del del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 14 bis Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell’articolo 7 del r.d. 1775/1933
1. Per le nuove concessioni l'importo della prima annualità è incrementato del contributo dovuto ai
sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933 e di importo pari a un quarantesimo del canone annuo
calcolato secondo la formula di cui all’articolo 14 per un importo minimo di 40,00 euro.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.