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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 5
Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico. Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’ articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art.5 Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico
1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) il concessionario sia individuato a seguito dell’espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all’articolo 47;
b) le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell’opera idraulica esistente ancorché modificata;
c) il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell’opera idraulica prima della
realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall’autorità idraulica o
dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera;
d) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell’opera di presa.
2. Le derivazioni ad uso idroelettrico garantiscono, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento dei livelli di soddisfacimento dei fabbisogni per gli altri usi. A tal fine il disciplinare di concessione indica il periodo di fermo impianto da rispettare stabilito dal settore competente, in base alla tipologia di usi in essere, nonché all'esposizione del territorio e delle colture prevalenti.
3. Le derivazioni di cui al comma 2 assicurano altresì il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico oggetto della derivazione, con particolare riferimento alla qualità biotica e morfologica dell’ecosistema fluviale, così come presenti a monte del prelievo. Per assicurare tale mantenimento il settore competente può, anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di ARPAT, disporre che il concessionario effettui a proprie spese apposito monitoraggio delle acque.
4. Nel casi di cui al comma 3 il disciplinare di concessione prevede idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio rilevi indicatori di tendenza al peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.