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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 47
Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto. Inserimento dell’articolo 90 ter nel d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo l’articolo 90 bis del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 90 ter Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto
1. Per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua, nelle more dell’adeguamento del disciplinare stesso, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso una formula basata su una legge d’uso semplificata, che tenga conto della portata massima concessionata e della durata del prelievo nel corso dell’anno solare in relazione al tipo di uso.
2. La formula di cui al comma 1 è utilizzata anche per il calcolo della portata media annua ai fini della determinazione del canone provvisorio nei casi di richiesta di concessione preferenziale, in pendenza del rilascio del titolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora i dati di fabbisogno relativi alla richiesta di concessione preferenziale non siano disponibili, la componente variabile del canone è determinata forfettariamente sulla base della moda statistica dei fabbisogni relativi ai singoli usi, nell’ambito territoriale di riferimento.
4. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 18, comma 1 definisce nel dettaglio la formula di cui al commi 1 e 2.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.