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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 37
Disposizioni generali. Inserimento dell’articolo 74 bis nel d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo l’articolo 74 del del d.p.g.r. 61/R/2016, all’interno del capo V, è inserito il seguente:
Art. 74 bis Disposizioni generali
1. La concessione si estingue, al termine della durata concessa, in assenza di istanza di rinnovo oppure in caso di revoca, decadenza o rinuncia, con atto motivato del settore competente e secondo quanto indicato negli articoli da 75 a 77. I provvedimenti di cui al presente capo indicano
le prescrizioni di cui all’articolo 78
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.