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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 36
Rinnovo della concessione Modifiche all’articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda in data antecedente alla scadenza naturale del titolo originario ed è consentito:
a) qualora persistano le condizioni e le finalità della derivazione originaria;
b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio;
c) qualora siano accertate le condizioni di cui all’articolo 4;
d) nel caso di rinnovi di concessioni, qualora l'impatto cumulativo del prelievo in oggetto e degli altri prelievi che insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione dei distretti idrografici, non pregiudichi lo stato di qualità del corpo idrico oggetto di prelievo né il raggiungimento degli obiettivi di qualità per esso fissati.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 73 è inserito il seguente:
“2 bis. Nel caso di richieste di rinnovo di concessioni ad uso idroelettrico, l’avviso è dato anche tramite pubblicazione sul BURT.”.
3. Al comma 8 prima delle parole: “La domanda di rinnovo” è inserita la seguente: “Qualor
a”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.