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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 19
Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica. Sostituzione dell’articolo 50 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 50 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 50 Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica
1. Il soggetto richiedente il rilascio di una concessione ad uso idroelettrico presenta al settore competente un’unica domanda per il rilascio contestuale della concessione e dell’autorizzazione unica prevista dal
Sito esternodecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dal combinato disposto degli articoli da 11, 12, 13, e 14
della l.r. 39/2005
, allegando il progetto preliminare dell’intervento da realizzare. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. Nell'ambito delle sedute istruttorie della conferenza di servizi di cui all'articolo 49, comma 3 convocata anche agli effetti delle conferenza dei servizi dell'
articolo 12, comma 2 della l.r. 39/2005
, è effettuata l'eventuale ricognizione delle esigenze di regolarizzazione o integrazione in esito alla verifica di completezza formale della documentazione di cui all’
articolo 13, comma 4 della l.r 39/2005
.
3. Nell'ambito delle sedute, a carattere decisorio, della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3, sono rilasciate la concessione e l'autorizzazione unica e sono acquisiti tutti gli atti di assenso
necessari alla realizzazione del progetto e dell'esercizio dell'impianto.
4. La determinazione conclusiva della conferenza è adottata previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.