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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 2
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inserite le seguenti lettere:
c bis) “costo di prenotazione della risorsa”: costo delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dell’acquisizione del diritto di prelevare acqua;
c ter) “Canone fisso (CF)”: componente del canone a corrispettivo fisso, corrispondente al costo di prenotazione della risorsa e dimensionato in base al numero di punti di captazione e alla categoria d’uso, indipendentemente dai quantitativi d’acqua concessionati;
c quater) “canone variabile (CV)”: componente del canone a corrispettivo variabile proporzionale alla portata media annua di concessione, espressa in l/s, o, nel caso di concessione ad uso idroelettrico, alla potenza nominale media di concessione espressa in KW. La componente è comprensiva, in quota parte, del costo riconducibile agli impatti sul corpo idrico e sul territorio determinati dalla tipologia d’uso e dalle relative opere di captazione.
c quinquies) “portata media annua di concessione (PMA)”: portata media che l’utente può prelevare nell’anno solare e definita nel disciplinare di concessione oppure ricavabile dal volume annuo di risorsa idrica definito nel disciplinare di concessione;
c sexies) “volume massimo di concessione (VMC)”: volume massimo che l’utente può prelevare nell’anno solare e definito nel disciplinare di concessione;
”.
2. Le lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono abrogate.
3. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:
m) “campo pozzi o campo sorgenti”: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano
da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.