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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 12
Domanda di concessione. Modifiche all’articolo 41 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. A comma 1 dell’articolo 41 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono aggiunte le seguenti parole: “,
secondo le modalità di cui all’articolo 42
.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 41 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessiti di realizzare più opere di presa ascrivibili alla tipologia di singolo campo-pozzi o campo-sorgenti, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o recapiti mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.