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Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la Sito esternolegge 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni;


Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 672 del 19 luglio 2017;


Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e di dover adeguare conseguentemente il testo all'osservazione ivi formulate ;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 luglio 2017;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2017, n. 829;


Considerato quanto segue:


1. Le modifiche al regolamento vigente si sono rese necessarie sia per correggere alcuni errori materiali che al fine di semplificare la disciplina del procedimento di rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico nonchè le modalità di rilascio delle medesime;


2. In particolare, le modifiche di cui agli articoli 2, 9, 17, 28 e 29 si sono rese necessarie al fine di adeguare la disciplina regolamentare ai successivi interventi legislativi in materia;


3. Preso atto del parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e di dover adeguare il testo all'osservazione ivi formulata e relativa all’articolo 2 (Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 60/R/2016) al fine di rendere maggiormente chiara la disciplina relativa alle modalità di accorpamento di più concessioni del bene demaniale in relazione alle eventuali diverse scadenze delle concessioni stesse;


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
dell'ufficio del genio civile
" sono sostituite dalle seguenti: "
del settore regionale
" e le parole "
d'ora in poi denominato dirigente responsabile
" sono sostituite dalle seguenti: "
d'ora in poi denominato dirigente del settore competente
".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 prima delle parole "
Al provvedimento
" sono inserite le seguenti: "
Fatti salvi i casi di cui all'articolo 24, comma 6,
".
Art. 2
1. L'articolo 4 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Art. 4 - Accorpamento di concessioni
1. Qualora un soggetto sia titolare di più concessioni aventi ad oggetto aree limitrofe e contigue il settore regionale competente per territorio, d’ora in poi il settore competente, su richiesta dell’interessato e previa verifica da parte dello stesso del rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, può accorpare le stesse in un’unica concessione, ferma restando la durata di ciascuna singola concessione accorpata.
2. Il canone è calcolato sulla base dei singoli usi.
”.
Art. 3
1. Al comma 2 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
la concessione può essere rilasciata
" sono sostituite dalle seguenti: "
la stessa può essere rilasciata
".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
3. La durata della concessione, nel rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, è determinata in relazione all’attività da svolgersi e alle finalità da perseguire, alle eventuali opere da eseguirsi e in base all’investimento previsto dell’area oggetto di concessione, anche in relazione all’ammortamento dei costi dello stesso.
".
3. Al comma 4 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
temporanee
" è sostituita dalla seguente: "
brevi
".
4. Il comma 5 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
5. Le concessioni brevi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere d), e) e f), non sono rinnovabili e possono essere rilasciate allo stesso soggetto una sola volta nell’arco temporale di un anno.
".
Art. 4
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 il primo inciso è sostituito dal seguente:
"
1. Le concessioni di aree demaniali possono essere rilasciate per i seguenti usi:
".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 dopo la parola "
fluviale
" è inserita la seguente: "
orti
".
3. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
ponti,
" è cassata.
Art. 5
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
con occupazione
" sono cassate.
Art. 6
1. Al comma 4 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
sessanta
" è sostituita da "
trenta
".
2. Il comma 5 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.
Art. 7
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), il settore competente, verificata l’ammissibilità della domanda di concessione,rende di evidenza pubblica la medesima mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull’albo pretorio del comune o dei comuni interessati per territorio, nonché sui relativi siti istituzionali, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni.
".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 60/R/2016, le parole "
comprensivi del codice fiscale e/o della partita I.V.A.
" sono cassate.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
3 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni degli interessati.
".
Art. 8
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
e) nei casi di transiti e occupazione occasionale, connessi ad eventi e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, naturalistico e commerciale di durata non superiore a trenta giorni a condizione che la destinazione d’uso non comporti la realizzazione di opere o manufatti c tali da
determinare la mutazione permanente dello stato dei luoghi;
".
2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
g) occupazione per motivi cantieristici per la durata indicata nella relativa autorizzazione;
".
3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserita la seguente:
"
g bis) istanza presentata dalle Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco per uso diretto da
parte degli stessi finalizzato all’assolvimento delle attività istituzionali e quelle ad esse connesse;
".
Art. 9
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
aa)
" sono cassate.
2. Alla lettera b) del comma 2, dell'articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
ovvero l’informazione antimafia nei casi di cui all’
Sito esternoarticolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 159/2011
nei casi ivi previsti;
" sono cassate.
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserita la seguente:
"
b bis) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 47 del D.P.R. 445/2000
di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'
Sito esternoarticolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
".
Art. 10
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
nel caso
" sono sostituire dalle seguenti "
nei casi
".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
b) sessanta giorni dalla presentazione della domanda nei casi di cui agli articoli 13, 25, 36 e 37.
".
Art. 11
1. Il comma 1 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. Le aree demaniali di cui al presente regolamento possono essere affidate in concessione per i soli usi ammessi ai sensi della normativa vigente in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, e nel rispetto degli atti di programmazione e della pianificazione distrettuale e regionale.
".
Art. 12
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale in materia,
" sono sostituite dalle seguenti: "
In conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo,
".
Art. 13
1. Al comma 1 dell'articolo 23 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
di durata
" sono sostituite dalle seguenti "
per
".
Art. 14
1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 60/R/2016 prima della parola "
obbligo
" è inserita la seguente "
l'eventuale
".
2. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserita la seguente:
"
m bis) possibilità per il settore competente di revocare la concessione per sopravvenute o mutate esigenze di interesse pubblico, stabilendo l’eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento.
".
3. Il comma 3 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
3. All'atto della firma del disciplinare il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della
Regione Toscana, della cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione e della garanzia finanziaria, ove richiesta, nonché il pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 34, comma 1.
".
Art. 15
1. Il comma 2 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
2. La domanda di rinnovo è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 14.
".
2. Il comma 6 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
6. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentata domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 2 il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione.
".
Art. 16
1. Al comma 1 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
in particolare per
" sono sostituite dalle seguenti:
"nei seguenti casi
".
Art. 17
1. Al comma 1, primo inciso dell'articolo 27 del d.p.g.r. 60/R/2016, le parole "
commi 2 e 3
" sono cassate.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
del disciplinare
" è sostituita dalla seguente: "
del provvedimento di concessione
".
3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
c) a trasmettere per via telematica il provvedimento al competente settore regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva.
".
Art. 18
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
annuo
" è cassata.
2. Il comma 5 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
5. Per le concessioni in scadenza o rilasciate nel corso dell’anno, ad eccezione di quelle brevi di durata pari o inferiore all'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento. La frazione di mese pari o
superiore a quindici giorni e' considerata mese intero.
”.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
5 bis. Per le concessioni brevi di durata pari o inferiore all'anno, rilasciate o in scadenza nel corso dell'anno, il canone dovuto non può essere calcolato in ragione dei ratei mensili.
".
4. Il comma 9 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.
Art. 19
1. Al comma 5 dell'articolo 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 dopo la parola "
proprietari
" è inserita la seguente: "
o gestori
".
Art. 20
1. Al comma 2 dell'articolo 30 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Il canone ricognitorio non può essere inferiore a euro 250 e superiore a euro 600
" sono sostituite dalle seguenti: "
Il canone
ricognitorio non può essere superiore ad euro 300
".
Art. 21
1. Il comma 2 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
2. L'importo della cauzione è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e, comunque non può essere inferiore a una annualità e superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione. Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all’anno, la cauzione non è dovuta.
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole
"rilasciata previa
" sono sostituite dalle seguenti: "
costituita mediante
".
3. Al comma 4 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
dirigente responsabile
" sono sostituite dalle seguenti: "
dirigente del settore competente
".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo dell'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente comma:
"
4 bis. Nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto.
".
Art. 22
1. Il comma 1 dell'articolo 32 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate,nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari la costituzione di una garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 31, comma 3, può essere prevista quale condizione per il rilascio del provvedimento di concessione.
".
Art. 23
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 33 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
a) transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d’acqua quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali;
".
Art. 24
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
occorrenti
" è cassata e le parole "
e sono determinati sulla base di
" sono sostituite dalle seguenti "
l'importo è determinato
in base alle
".
Art. 25
1. Al comma 1 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
per la
" sono sostituite dalla seguente "
di
" e le parole "
di cui al presente regolamento
" sono cassate.
2. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
n) nel caso di uso idroelettrico delle opere idrauliche esistenti appartenenti al demanio idrico il valore del canone è rapportato al beneficio dell’utilizzo dell’opera idraulica stessa;
".
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono abrogati.
4. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono aggiunte le seguenti parole "
e valore di mercato delle superficie interessate;
".
5. Al comma 5 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
legge regionale
" sono cassate.
Art. 26
1. Il comma 5 dell'articolo 36 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
5. Il concessionario rimane obbligato nei confronti della amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione a favore del subentrante.
".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 36 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
6 bis. Qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal concessionario, l'affittuario rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario.
".
Art. 27
1. La rubrica dell'articolo 38 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente: "
Revoca, decadenza e scadenza
".
2. Al comma 1 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
e senza obbligo di indennizzo,
" sono cassate.
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 60/R/2016, è sostituita dalla seguente:
"
b) mancato pagamento di due annualità del canone;
".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente comma:
"
1 bis. Il settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e, in particolare, la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data indicata nel provvedimento di concessione.
".
Art. 28
1. Al comma 1 dell'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
del dirigente
responsabile
" sono sostituite dalle seguenti "
dal dirigente del settore competente, ovvero fino al rilascio della concessione nei casi di cui al comma 1bis, oltre all'indennizzo per ciascun anno di
occupazione senza titolo pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35.
".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente comma:
"
1 bis. Qualora il soggetto di cui al comma 1, nelle more del procedimento sanzionatorio presenti istanza di rilascio di concessione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello stato dei luoghi. Verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di concessione il soggetto di cui al comma 1 può essere autorizzato al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.
".
Art. 29
1. I commi da 4 a 11 dell'articolo 41 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono abrogati.
Art. 30
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.