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Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 27
1. La rubrica dell'articolo 38 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente: "
Revoca, decadenza e scadenza
".
2. Al comma 1 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
e senza obbligo di indennizzo,
" sono cassate.
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 60/R/2016, è sostituita dalla seguente:
"
b) mancato pagamento di due annualità del canone;
".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente comma:
"
1 bis. Il settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e, in particolare, la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data indicata nel provvedimento di concessione.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.