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Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 25
1. Al comma 1 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
per la
" sono sostituite dalla seguente "
di
" e le parole "
di cui al presente regolamento
" sono cassate.
2. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
n) nel caso di uso idroelettrico delle opere idrauliche esistenti appartenenti al demanio idrico il valore del canone è rapportato al beneficio dell’utilizzo dell’opera idraulica stessa;
".
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono abrogati.
4. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono aggiunte le seguenti parole "
e valore di mercato delle superficie interessate;
".
5. Al comma 5 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
legge regionale
" sono cassate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.