Menù di navigazione

Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 21
1. Il comma 2 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
2. L'importo della cauzione è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e, comunque non può essere inferiore a una annualità e superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione. Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all’anno, la cauzione non è dovuta.
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole
"rilasciata previa
" sono sostituite dalle seguenti: "
costituita mediante
".
3. Al comma 4 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
dirigente responsabile
" sono sostituite dalle seguenti: "
dirigente del settore competente
".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo dell'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente comma:
"
4 bis. Nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.