Menù di navigazione

Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 2
1. L'articolo 4 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Art. 4 - Accorpamento di concessioni
1. Qualora un soggetto sia titolare di più concessioni aventi ad oggetto aree limitrofe e contigue il settore regionale competente per territorio, d’ora in poi il settore competente, su richiesta dell’interessato e previa verifica da parte dello stesso del rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, può accorpare le stesse in un’unica concessione, ferma restando la durata di ciascuna singola concessione accorpata.
2. Il canone è calcolato sulla base dei singoli usi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.