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Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 8
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
e) nei casi di transiti e occupazione occasionale, connessi ad eventi e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, naturalistico e commerciale di durata non superiore a trenta giorni a condizione che la destinazione d’uso non comporti la realizzazione di opere o manufatti c tali da
determinare la mutazione permanente dello stato dei luoghi;
".
2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
g) occupazione per motivi cantieristici per la durata indicata nella relativa autorizzazione;
".
3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserita la seguente:
"
g bis) istanza presentata dalle Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco per uso diretto da
parte degli stessi finalizzato all’assolvimento delle attività istituzionali e quelle ad esse connesse;
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.