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Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 7
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), il settore competente, verificata l’ammissibilità della domanda di concessione,rende di evidenza pubblica la medesima mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull’albo pretorio del comune o dei comuni interessati per territorio, nonché sui relativi siti istituzionali, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni.
".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 60/R/2016, le parole "
comprensivi del codice fiscale e/o della partita I.V.A.
" sono cassate.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
3 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni degli interessati.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.