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Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 28
1. Al comma 1 dell'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
del dirigente
responsabile
" sono sostituite dalle seguenti "
dal dirigente del settore competente, ovvero fino al rilascio della concessione nei casi di cui al comma 1bis, oltre all'indennizzo per ciascun anno di
occupazione senza titolo pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35.
".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente comma:
"
1 bis. Qualora il soggetto di cui al comma 1, nelle more del procedimento sanzionatorio presenti istanza di rilascio di concessione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello stato dei luoghi. Verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di concessione il soggetto di cui al comma 1 può essere autorizzato al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.