Menù di navigazione

Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 26
1. Il comma 5 dell'articolo 36 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
5. Il concessionario rimane obbligato nei confronti della amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione a favore del subentrante.
".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 36 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
6 bis. Qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal concessionario, l'affittuario rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.