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Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 22
1. Il comma 1 dell'articolo 32 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate,nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari la costituzione di una garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 31, comma 3, può essere prevista quale condizione per il rilascio del provvedimento di concessione.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.