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Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 18
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
annuo
" è cassata.
2. Il comma 5 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
5. Per le concessioni in scadenza o rilasciate nel corso dell’anno, ad eccezione di quelle brevi di durata pari o inferiore all'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento. La frazione di mese pari o
superiore a quindici giorni e' considerata mese intero.
”.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
5 bis. Per le concessioni brevi di durata pari o inferiore all'anno, rilasciate o in scadenza nel corso dell'anno, il canone dovuto non può essere calcolato in ragione dei ratei mensili.
".
4. Il comma 9 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.