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Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 15
1. Il comma 2 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
2. La domanda di rinnovo è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 14.
".
2. Il comma 6 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
6. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentata domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 2 il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.