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Regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 62 e l’articolo 130;


Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 7 dicembre 2016;


Visto il parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento della Giunta regionale del 7 marzo 2017, n. 197;


Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla IV Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, nella seduta del 5 aprile 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto, nella seduta del 7 aprile 2017;


Visto l’ulteriore parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2017, n. 681;


Considerato quanto segue:


1. per assicurare l’omogeneità di applicazione sul territorio regionale delle disposizioni della l.r. 65/2014 , è necessario, in particolare, fornire specifiche indicazioni in riferimento all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato e delle unità territoriali organiche elementari (UTOE), al dimensionamento dei piani, alla disciplina del territorio rurale, nonché per la gestione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;


2. è necessario chiarire, con riferimento all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato nell'atto di avvio del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione, che tale individuazione è effettuata come ipotesi ai fini della convocazione della conferenza di copianificazione, per la valutazione di eventuali trasformazioni esterne al perimetro medesimo, fermo restando che il perimetro in oggetto viene definito negli atti di adozione e successiva approvazione del piano strutturale e del piano strutturale intercomunale;


3. è necessario specificare che, al fine di conferire maggiore efficacia alle scelte di pianificazione contenute nel piano operativo, il piano strutturale può definire obiettivi specificatamente riferiti alle alle singole unità territoriali organiche elementari (UTOE) individuate dal piano medesimo, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 65/2014 , il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo;


4. è altresì necessario specificare che la localizzazione e il dimensionamento delle singole previsioni edificatorie sono affidati in via esclusiva al piano operativo, al quale il piano strutturale riserva una pluralità di opzioni pianificatorie, coerenti e compatibili con i contenuti statutari e strategici del piano medesimo;


5. è opportuno, in riferimento ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fornire indicazioni in merito ai nuclei rurali, agli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e agli ambiti periurbani;


6. è necessario prevedere disposizioni in merito alla valutazione e al monitoraggio dei piani volte alla verifica del contenimento del consumo di suolo, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale, nonché dell'efficienza dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione;


7. l’articolo 62, comma 2, della l.r. 65/2014 stabilisce che la Regione emani un regolamento per l’attuazione delle disposizioni relative alla qualità degli insediamenti;


8. la disciplina che l’articolo 62 della l.r. 65/2014 rinvia ad un regolamento di attuazione risulta, per alcuni aspetti, strettamente connessa con i contenuti dei piani territoriali ed urbanistici, in quanto relativa alla riqualificazione del margine urbano e alla dotazione di spazi pubblici, di verde urbano e di connessione ecologica;


9. risulta, pertanto, necessario, collocare nel presente regolamento la disciplina di attuazione prevista dall’articolo 62, comma 1, lettera a) e lettera b), nella parte relativa alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, della medesima legge regionale;


10. in conseguenza dell’attuazione di quanto disposto dall'articolo 62, come sopra citato, nel senso indicato nel punto 9 del presente preambolo, si rende necessario adeguare alcune definizioni e disposizioni del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007;


11. è opportuno fornire indirizzi per il raccordo tra le disposizioni della legge regionale sopra citata e le disciplina paesaggistica del piano di indirizzo territoriale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”), prevedendo a tal fine apposite linee guida approvate dalla Giunta regionale per definire le modalità applicative;


12. al fine del monitoraggio della pianificazione sopra richiamato è opportuno assicurare l'omogeneità nella definizione dei dati relativi al dimensionamento dei piani, prevedendo un modello comune per la raccolta e il conferimento dei dati, secondo le indicazioni contenute nella medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al punto precedente;


13. fermo restando che il regolamento si applica agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica adottati dopo la sua entrata in vigore, è necessario stabilire che i comuni i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, abbiano già avviato il procedimento di formazione di strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica provvedano ad integrare, qualora necessario, gli atti relativi a tali strumenti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento;


14. ritenuto di recepire le osservazioni contenute nel sopra citato parere della commissione consiliare e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all’accoglimento delle medesime;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.