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Regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 130 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina:
a) i criteri per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui agli articoli 92, 94 e 95 della medesima legge regionale;
b) le analisi che evidenziano la coerenza esterna ed interna delle previsioni dei piani;
c) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;
d) il monitoraggio di cui all'articolo 15 della l.r. 65/2014 .
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera a) e lettera b) e comma 2 della l.r. 65/2014 , il presente regolamento stabilisce, altresì, disposizioni per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica dirette a perseguire la qualità degli insediamenti con riferimento:
a) alla riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità dei fronti costruiti e delle aree agricole periurbane;
b) alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica.
3. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, con apposita deliberazione della Giunta regionale sono approvati:
a) le linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 e la disciplina paesaggistica del piano di indirizzo territoriale (PIT) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
b) le tabelle relative al dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi, anche in riferimento alle previsioni attuate dai previgenti regolamenti urbanistici;
c) l’elenco dei dati per il monitoraggio della pianificazione, di cui all’articolo 15 della l.r. 65/2014 .
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.