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Regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 6
Parametri per il dimensionamento
1. Ai fini di una omogenea elaborazione dei piani strutturali, la definizione delle dimensioni massime sostenibili è compiuta, con riferimento all’articolo 99, comma 1, della l.r. 65/2014 , per le seguenti categorie funzionali:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale e di servizio;
f) commerciale all'ingrosso e depositi.
2. La definizione delle dimensioni massime di cui al comma 1 è espressa in metri quadrati di superficie utile lorda (SUL). Ai fini delle valutazioni di sostenibilità, la funzione turistico-ricettiva, che deve essere sempre espressa in SUL, può, in aggiunta, essere espressa anche in numero di posti letto.
3. In relazione alle funzioni di carattere commerciale al dettaglio, con riferimento di cui all’articolo 99, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014 , il dimensionamento, espresso in SUL, deve essere distinto in:
a) metri quadrati destinati a media struttura di vendita;
b) metri quadrati destinati a grande struttura di vendita.
4. Nel rispetto dello statuto del territorio, contenuto nel piano strutturale, gli indirizzi e le prescrizioni dettate dal piano medesimo per la redazione del piano operativo sono finalizzati alla attuazione progressiva delle quantità di cui all’articolo 92, comma 4, lettera c), della l.r. 65/2014 .
5. Nel quadro previsionale strategico quinquennale del piano operativo sono esplicitati, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal piano strutturale, evidenziando altresì il saldo residuo, secondo quanto previsto al comma 1.
6. Alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del piano operativo, nel caso in cui il comune non abbia prorogato i termini di efficacia delle previsioni di cui all’articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014 , i dimensionamenti relativi alle previsioni che hanno perduto efficacia ai sensi di tali disposizioni, rientrano nei quantitativi residui del piano strutturale, disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale strategico quinquennale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.