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Regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 15
Analisi di coerenza e valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale
1. Le analisi di coerenza e le valutazioni degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale, di cui all'articolo 130, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 65/2014 , si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 10, comma 2, della medesima l.r. 65/2014 e alle loro varianti, secondo quanto previsto dall’articolo 88, comma 6, dall’articolo 90, comma 9, dall’articolo 91, comma 10, e dall’articolo 92, comma 5, lettere a) e b), della l.r. 65/2014 .
2. Per i piani soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), le valutazioni degli effetti e le analisi di coerenza di cui al comma 1 sono svolte coordinandosi con il procedimento di VAS.
3. Le valutazioni degli effetti di cui al comma 1 formano contenuto dei piani e sono effettuate secondo criteri adeguati all'ambito di analisi di riferimento.
4. Il piano operativo, oltre a dare conto della conformità al piano strutturale, può approfondire le valutazioni degli effetti paesaggistici, territoriali economici e sociali svolta dal piano strutturale, coordinandosi con il procedimento di VAS.
5. Il piano operativo e il piano attuativo motivano le scelte di pianificazione effettuate in riferimento alle valutazioni di cui al comma 1 contenute nel piano strutturale, coordinandosi con il procedimento di VAS.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.