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Regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 14
Disposizioni per la pianificazione intercomunale
1. I contenuti dell'articolo 92 della l.r. 65/2014 , richiamati dall'articolo 94, comma 1, della l.r. 65/2014 sono sviluppati ad una scala e livello di analisi adeguato all'ambito sovracomunale del piano strutturale.
2. Le analisi del quadro conoscitivo di cui all'articolo 92, comma 2, della l.r. 65/2014 sono effettuate ad una scala adeguata all'ambito sovracomunale, anche in riferimento alla definizione dello statuto del territorio e delle strategie di sviluppo sostenibile, di cui al comma 4 del medesimo articolo.
3. La individuazione delle UTOE, evidenziando gli obiettivi e strategie a livello di ambito sovracomunale, tiene conto della articolazione territoriale della pianificazione sovracomunale del piano, anche superando i confini amministrativi dei singoli comuni.
4. Nel caso di UTOE che ricadano in due o più distinti territori comunali, il dimensionamento delle UTOE di cui al comma 3, in quanto attuato attraverso i piani operativi comunali, è articolato tenendo conto della suddivisione amministrativa nonché delle forme di perequazione territoriale di cui all'articolo 94, comma 2, della l.r. 65/2014 .
5. Gli ulteriori contenuti di cui all'articolo 92, comma 5, della l.r. 65/2014 sono altresì definiti a livello sovracomunale con approfondimenti specifici in relazione alle strategie e previsioni a livello di UTOE.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.