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Regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 13
Pubblico avviso
1. I comuni che, ai fini della definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del piano operativo, procedano ai sensi dell’articolo 95, comma 8, della l.r. 65/2014 , mediante pubblico avviso, alla raccolta di proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale, danno atto nel provvedimento di adozione del piano operativo delle valutazioni effettuate sulle proposte pervenute. Tali valutazioni attengono prioritariamente:
a) alla coerenza delle proposte con i contenuti e con il dimensionamento del piano strutturale;
b) alla qualità urbanistica e alla fattibilità degli interventi proposti, dal punto di vista tecnico ed economico;
c) ai tempi di realizzazione previsti;
d) ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte;
e) agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti.
2. La presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del pubblico avviso di cui al presente articolo ha esclusivamente valore consultivo e non vincola, in alcun modo, la definizione dei contenuti del piano operativo da parte del comune competente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.