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Regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 12
Disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate
1. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 4, lettera f) della l.r. 65/2014 il piano strutturale individua gli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all’articolo 123, comma 1, lettere a) e b), ove presenti, e definisce per tali ambiti gli obiettivi specifici per le azioni di rigenerazione urbana.
2. Entro gli ambiti di cui al comma 1 il piano operativo definisce la perimetrazione delle aree, nelle quali sono previsti gli interventi di rigenerazione urbana ed elabora per ciascuna area una scheda con i contenuti stabiliti dall’articolo 125, comma 3, lettera b), della l.r. 65/2014 .
3. In alternativa a quanto disposto al comma 2, i comuni, ancorchè dotati solo di piano strutturale, possono provvedere all’individuazione delle aree e degli interventi di cui al comma 2, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto avente i contenuti definiti all’articolo 125, comma 3, della l.r. 65/2014 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.