Menù di navigazione

Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R

Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

Art. 17 bis
Disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume (19)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 12.

1. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume di cui all’articolo 43, comma 6 della l.r. 10/2010 sono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone l'attività in esame.
2. La procedura di verifica di assoggettabilità postuma è finalizzata ad accertare se le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, oggetto o meno di modifica, possono determinare effetti significativi negativi sull'ambiente nonché, a specificare le eventuali condizioni ambientali richieste dal proponente ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.
3. Ai fini del comma 1 la procedura di VIA postuma:
a) per le parti di opere e impianti esistenti interessati da modifiche è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente delle modifiche proposte e si conclude con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio;
b) per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l’individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all’attività esistente.
4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere e agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.
5. Le procedure postume di cui al presente articolo tengono conto:
a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti e insediate da tempo sul territorio;
b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.