Menù di navigazione

Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R

Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ), in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 (“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati), in materia di rifiuti e bonifiche;


Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);


Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 14 febbraio 2017, n. 103;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 333;


Considerato quanto segue:


1. il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 65, comma 1, della l.r. 10/2010 , disciplina le modalità di attuazione delle procedure di VIA recependo, in particolare, le finalità e i contenuti dell'articolo 73 bis della medesima legge; (2)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 2.



2. tale disciplina definisce le modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’ articolo 73 bis della l.r. 10/2010, in attuazione dell’articolo  27 bis  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) come  introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.); (3)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 2.



3. abrogato; (4)

Punto abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 2.



4. è opportuno inoltre prevedere disposizioni volte a garantire il raccordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA, di AUA e di autorizzazione unica rifiuti di cui all'Sito esternoarticolo 208 del d.lgs. 152/2006 ;


5. è altresì opportuno prevedere disposizioni specifiche recanti indirizzi applicativi per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume ai sensi dell'articolo 43, comma 6, della l.r. 10/2010 (“VIA postuma”); (5)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 2.



6. abrogato; (6)

Punto abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 2.



Si approva il presente regolamento:



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.