Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R
Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017
CAPO IV
Disposizioni per lo snellimento e il raccordo procedurale dei procedimenti di VIA postuma e di AIA di competenza regionale (21)
Art. 13
Installazioni soggette a procedura di VIA e di AIA (21)
Abrogato.
Art. 14
Installazioni soggette a procedura di verifica di assoggettabilità e di AIA (21)
Abrogato.
Art. 15
Attività soggette alle procedure di VIA e non soggette ad AIA (21)
Abrogato.
Art. 16
Norme comuni per i procedimenti di valutazione postuma (21)
Abrogato.
Note del Redattore:
Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.