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Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R

Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

Art. 8
Raccordo tecnico istruttorio delle valutazioni di sostanzialità delle modifiche di installazioni e impianti nelle procedure di VIA e di autorizzazione ambientale di competenza regionale (15)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 9.

1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, relativo a una installazione o ad un impianto compreso negli allegati III o IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e soggetto ad autorizzazione integrata ambientale regionale oppure soggetto alla autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 oppure soggetto ad autorizzazione unica ambientale di cui al d.p.r. 59/2013, presenta alla struttura regionale competente per l'autorizzazione, di seguito “struttura autorizzante” un'istanza unica recante gli elementi della comunicazione o istanza di modifica non sostanziale, previsti dalla pertinente normativa autorizzativa, e gli elementi per la valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006 ed all’articolo 58 della l.r. 10/2010.
2. La struttura autorizzante mette a disposizione della struttura operativa la documentazione depositata dal proponente, per l'espressione del parere relativo alla sostanzialità o meno delle modifiche proposte, ai fini della normativa in materia di VIA. A tal fine la struttura autorizzante assegna alla struttura operativa un termine compatibile con il termine per la conclusione del procedimento di valutazione della sostanzialità o meno della modifica richiesta, previsto dalla normativa autorizzativa di settore.
3. Il parere di sostanzialità della modifica espresso ai fini delle procedure di VIA è vincolante per la valutazione di sostanzialità della modifica ai fini della autorizzazione della stessa.
4. Entro la scadenza del termine previsto dalla normativa di settore, la struttura autorizzante con proprio atto, si esprime comunque in merito alla sostanzialità o meno delle modifiche proposte, dando conto delle risultanze delle valutazioni della struttura operativa o, se queste non sono state ancora acquisite, condizionando la realizzazione della modifica ritenuta non sostanziale ai fini autorizzativi all’espressione del parere di non sostanzialità ai sensi dell’articolo 58 della l.r. 10/2010.
5. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura operativa un’istanza ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs 152/2006 e dell’articolo 58 della l.r. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della comunicazione o della istanza di modifica non sostanziale alla struttura autorizzante, ai sensi della normativa autorizzativa di settore; in tal caso, alla istanza o alla comunicazione sono allegate, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura operativa.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 9 .

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Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.