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Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R

Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella CAPO I - Oggetto ed ambito di applicazione
espandere cartella CAPO II - Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA
espandere cartella CAPO II bis - Disposizioni di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico
chudere cartella CAPO III - Disposizioni per la valutazione di sostanzialità delle modifiche di progetti, istallazioni e impianti soggetti alle procedure di VIA e ad altri titoli autorizzativi ambientali
Art. 8 - Raccordo tecnico istruttorio delle valutazioni di sostanzialità delle modifiche di installazioni e impianti nelle procedure di VIA e di autorizzazione ambientale di competenza regionale
Art. 9 - Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 per la valutazione di sostanzialità delle modifiche
Art. 10 - Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di AUA per la valutazione di sostanzialità delle modifiche
Art. 11 - Criteri per la valutazione delle modifiche ai fini delle procedure di VIA
Art. 12 - Ulteriori disposizioni procedurali per la valutazione di sostanzialità delle modifiche
espandere cartella CAPO IV - Disposizioni per lo snellimento e il raccordo procedurale dei procedimenti di VIA postuma e di AIA di competenza regionale (21)
espandere cartella CAPO V - Norme finali

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 9 .

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Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.