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Regolamento 29 marzo 2017, n. 14/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana ”)

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”);


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche);


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 17 gennaio 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’ 8 febbraio 2017;


Visto il parere favorevole con osservazioni della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 febbraio 2017;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 258;


Considerato quanto segue:


1. per adeguare le norme in materia di classificazione delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche ai criteri omogenei approvati a livello nazionale è necessario introdurre un nuovo sistema di classificazione sul quale è stato acquisito il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali come previsto dall'articolo 2, comma 2 del d.m. 13 febbraio 2013;


2. le disposizioni in materia di utilizzo di prodotti non aziendali hanno comportato in questi anni alcune difficoltà applicative che rendono necessario introdurre disposizioni più dettagliate in merito ai prodotti da utilizzare per il completamento dell'offerta gastronomica;


3. per contemperare le istanze di semplificazione degli operatori del settore agrituristico e l'esigenza di garantire la sicurezza alimentare vengono introdotte norme che consentono la macellazione in azienda di pollame e lagomorfi allevati in azienda nonché la lavorazione, il sezionamento e trasformazione delle carni in locali dell'azienda a condizioni che siano rispettate specifiche prescrizioni e limiti;


4. la corretta gestione e il trasporto degli scarti della macellazione in azienda sono disciplinati dalla normativa statale; al fine di evitare dubbi interpretativi derivanti da una disposizione regionale avente un valore meramente ricognitivo si ritiene opportuno eliminare la norma;


5. è introdotta la possibilità di ospitalità gratuita per camper presso le aziende agricole anche al fine di consentire agli imprenditori agricoli della Toscana di partecipare a circuiti nazionali e regionali già oggi presenti e finalizzati alla promozione dei propri prodotti aziendali, previa presentazione della segnalazione certificata inizio attività (SCIA);


6. attualmente le tabelle delle ore lavoro e dei valori della produzione lorda stabilite in relazione alle colture, agli allevamenti e alle attività agrituristiche sono approvate con regolamento regionale che tuttavia prevedeva la possibilità per le province di integrarle e modificarle per tener conto delle singole realtà territoriali. A seguito del riordino istituzionale, che ha ricondotto a livello regionale le competenze in agricoltura, si ritiene opportuno adottare tali tabelle con una delibera della Giunta regionale e attribuire al dirigente regionale competente il loro aggiornamento. Tale scelta appare coerente con il carattere prettamente tecnico delle tabelle;


7. è opportuno, inoltre, introdurre alcune modifiche in materia di presentazione della SCIA agrituristica per tener conto delle esigenze emerse durante l’esperienza maturata nell’applicazione e in conseguenza dello sviluppo dell’interoperabilità tra il sistema telematico di accettazione regionale (STAR) Regione e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);


8. di accogliere il parere della II commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo ad eccezione:


- del punto in cui viene richiesto di sentire le associazioni maggiormente rappresentative dei settori economici extragricoli per l’aggiornamento delle tabelle per la determinazione della principalità dell’attività agricola, in quanto la materia è strettamente agricola e riguarda non solo l’ambito agrituristico, ma anche quello relativo alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) nonché il dimensionamento dell'azienda agricola per l’attuazione del piano di sviluppo rurale (PSR) 2014/2020; inoltre riguardo alla richiesta di sentire le associazioni maggiormente rappresentative dei settori economici extragricoli per l’adozione dell’atto relativo ai prodotti per il completamento delle pietanze, si ritiene opportuno specificare che le associazioni coinvolte sono quelle del settore della somministrazione;


- del punto in cui viene richiesto per la sosta gratuita dei camper di limitare a dieci camper la presenza in contemporanea di mezzi presso la stessa azienda agricola, in quanto si ritiene che stabilire un limite potrebbe precludere il raggiungimento delle finalità della disposizione. Tuttavia, è opportuno stabilire l’obbligo del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza mediante la presenza di dispositivi di prevenzione incendi nel caso di ospitalità superiore a dieci camper.


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.