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Regolamento 29 marzo 2017, n. 14/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana ”)

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 6
Targa identificativa. Sostituzione dell’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004
L’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
"
Art. 9 - Targa identificativa
1. Le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche devono apporre, all’ingresso per gli ospiti dell’azienda, la targa identificativa disciplinata nel manuale d’uso grafico del marchio previsto dal d.m. 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo) e riportata nell’allegato B, parte III.
2. Entro il 31 dicembre 2017 le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con d.p.g.r. 14/R/2017, adeguano la targa identificativa alle disposizioni di cui all’allegato B, parte III.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.