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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

CAPO V
Tavolo di confronto e gestione dei flussi informativi
Art. 21
Tavoli tecnici di confronto
1. Al fine di condividere modalità operative, affrontare problemi applicativi di disposizioni normative statali e regionali, nonché al fine di monitorare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Giunta regionale, con propria deliberazione può istituire tavoli tecnici di confronto tra strutture regionali competenti, altre amministrazioni di volta in volta interessate, associazioni rappresentative delle imprese, nonché associazioni ambientaliste interessate.
Art. 22
Flussi informativi
1. I dati contenuti negli atti autorizzativi di cui al presente regolamento nonché le informazioni relative agli autocontrolli eseguiti secondo le modalità tecniche indicate nella delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 20, confluiscono in apposita banca dati informatica.
2. Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di popolazione, gestione, utilizzo e accesso della banca dati di cui al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.