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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

CAPO II
Disposizioni di attuazione dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 in materia di gestione dei rifiuti
Art. 5
Raccordo con la procedura di VIA
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le comunicazioni di cui agli articoli 214 e 216 Sito esternodel Sito esternod.lgs.152/2006 , possono essere presentate solo a seguito dell'adozione del provvedimento che le esclude dalla assoggettabilità a VIA, se previsto.
2. Se il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui all’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs 152/2006 è avviato contestualmente alla procedura di VIA, tutti gli atti necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizio di cui all'Sito esternoarticolo 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 6
Autorizzazione ordinaria alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti
1. L’istanza per il rilascio dell'autorizzazione ordinaria alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs.152/2006 , è trasmessa da coloro che intendono:
a) realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
b) procedere al rinnovo di un’autorizzazione rilasciata per gestire impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
c) chiedere modifiche sostanziali ad autorizzazioni rilasciate per realizzare o gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti.
2. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è regolato dall’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs.152/2006 .
3. Fermo restando quanto previsto nell’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs.152/2006 , l’autorizzazione indica, altresì:
a) i termini di inizio e fine di validità del provvedimento autorizzativo;
b) la potenzialità dell’impianto e le quantità massime autorizzate;
c) la tipologia dei rifiuti da sottoporre a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smaltimento;
d) per i rifiuti urbani e per gli assimilati agli urbani, le prescrizioni dettate in attuazione di quanto previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti;
e) le operazioni di smaltimento e di recupero autorizzate, individuate, oltre che in termini descrittivi, anche mediante i codici identificativi stabiliti dagli allegati B e C Sito esternodella parte IV del d.lgs. 152/2006 ;
f) le eventuali fasi di realizzazione degli interventi su un medesimo impianto.
4. Con riferimento alle operazioni di recupero completo, l’autorizzazione di cui al comma 1 indica le caratteristiche che il prodotto è tenuto a rispettare, terminata l'operazione di recupero e ai fini dell'invio sul mercato.
5. Le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono contenute in tutte le autorizzazioni relative alla realizzazione o alla gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in regime ordinario, ivi comprese quelle rilasciate mediante AIA.
6. Qualora l’autorizzazione sia relativa alla realizzazione e alla gestione dell’impianto, o a modifiche edilizie o strutturali dell’impianto medesimo, l’interessato comunica al SUAP, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di riferimento:
a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori che attesta la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.
7. Nel caso di cui al comma 6, la struttura regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, verifica:
a) la conformità dell’opera al progetto autorizzato;
b) l’avvenuto rilascio della garanzia finanziaria.
8. La struttura regionale competente comunica, tramite il SUAP, l’esito della verifica di cui al comma 7. In caso di esito positivo, l’attività di gestione dell’impianto può avere inizio.
9. Qualora la realizzazione di interventi su un medesimo impianto sia distinta in diverse fasi temporali, per ciascuna fase, il soggetto autorizzato effettua le comunicazioni di cui al comma 6 e adegua le garanzie finanziarie già prestate. A seguito delle comunicazioni del soggetto autorizzato, la struttura regionale competente effettua le verifiche e le comunicazioni di cui ai commi 7 e 8.
Art. 7
Garanzie finanziarie
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs.152/2006 , dall’articolo 19 della l.r. 25/1998 e dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 19 della l.r. 25/1998 , il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti è subordinato alla prestazione, da parte del soggetto interessato, di una idonea garanzia finanziaria, da trasmettere contestualmente alla dichiarazione di fine lavori di cui all’articolo 6.
2. Nel caso di variante all’autorizzazione già rilasciata che comporti l’aumento di quantitativi di rifiuti o lo svolgimento di diversa attività, il soggetto interessato adegua la garanzia finanziaria, sulla base degli importi ricalcolati dalla struttura regionale competente.
3. Nei casi di AIA relativa ad un impianto di gestione dei rifiuti, di durata pari a 12 o a 16 anni, la garanzia finanziaria può essere prestata per un periodo pari a 10 anni, subordinando la validità dell’AIA, per la rimanente durata, alla presentazione alla struttura regionale competente di nuova garanzia, un anno prima della scadenza.
Art. 8
Adempimenti procedurali per le procedure semplificate fuori dall’ambito dell’AUA di cui al Sito esternod.p.r. 59/2013
1. La comunicazione di inizio dell’attività di cui agli articoli 214 e 216 Sito esternodel Sito esternod.lgs.152/2006 è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa che gestisce l’impianto. Al momento della comunicazione, il legale rappresentante dell’impresa rende la dichiarazione di cui all’articolo 10 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ). Nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 10 del d.m. 5 febbraio 1998, qualora l’impresa abbia più soci amministratori, per ciascuno di essi è resa la dichiarazione di cui all’articolo 10 del d.m. 5 febbraio 1998.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati i seguenti atti:
a) una relazione tecnica che dà conto del rispetto delle condizioni di cui all’Sito esternoarticolo 214, comma 3 del d.lgs.152/2006 ;
b) l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione nei registri delle imprese ai sensi del decreto del Ministero dell’ambiente 21 luglio 1998, n.350 (Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 ).
3. Ai sensi di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 216 del d.lgs.152/2006 , l’attività oggetto della comunicazione al SUAP può avere inizio trascorsi 90 giorni dalla trasmissione dell’istanza.
4. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 214 e 216 Sito esternodel Sito esternod.lgs.152/2006 , le procedure semplificate non possono applicarsi all’operazione di recupero parziale individuata con la sigla R12 dell’allegato C di cui al Sito esternod.lgs 152/2006 .
Art. 9
Progetto di ripristino ambientale ai sensi dell’articolo 5 del d.m. 5 febbraio 1998
1. Il soggetto interessato al ripristino ambientale, prima della comunicazione di cui all’articolo 5 del d.m.5 febbraio 1998, presenta al comune territorialmente competente il progetto di ripristino, indicando, in particolare:
a) la quantità di rifiuti necessari per il progetto di ripristino;
b) le caratteristiche fisiche e chimiche, con indicazione puntuale del valore limite in termini di concentrazione dei singoli parametri, con riferimento alla tabella 1 degli allegati alla Sito esternoparte IV titolo V del d.lgs 152/2006 oppure a valori di fondo naturale, anche tenuto conto delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dell’area.
2. Il soggetto interessato allega alla comunicazione di cui all’articolo 5 del d.m. 5 febbraio 1998, il progetto di ripristino ambientale approvato dal comune territorialmente competente.
3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'interessato può avviare presso il SUAP un procedimento di AUA.
Art. 10
Voltura di un’autorizzazione ordinaria o delle comunicazioni effettuate nell’ambito delle procedure semplificate per impianti di gestione dei rifiuti
1. La struttura regionale competente modifica la titolarità di un’autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs.152/2006 , su richiesta del soggetto interessato, previa verifica dell'idoneità del soggetto richiedente nonché dell'adeguamento della garanzia finanziaria con le medesime condizioni indicate nell'autorizzazione oggetto di variazione. Alla richiesta è allegato l’atto notarile attestante la modifica della titolarità nell’attività di gestione dell’impianto.
2. In caso di modifica della titolarità nell’attività di gestione dell’impianto per cui sia stata effettuata una comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 Sito esternodel Sito esternod.lgs.152/2006 , il soggetto che subentra trasmette una nuova comunicazione, allegando alla stessa una nuova relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante. Il soggetto che subentra trasmette le dichiarazioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2.
Art.11
Verifiche della Regione in ordine all’iscrizione nei registri delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro regionale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 216, comma 3 del d.lgs 152/2006 , la struttura regionale competente verifica il pagamento del diritto d’iscrizione dovuto, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo quanto previsto nel decreto del Ministero dell’Ambiente 21 luglio 1998, n.350 (Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 ).
2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto presso la struttura regionale competente.
Art. 12
Controlli sulla gestione dei rifiuti
1. Le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti, sono esercitate dalla struttura regionale competente avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 25/1998 .
2. I controlli degli impianti e degli stoccaggi di smaltimento e di recupero di rifiuti sono effettuati in condizioni ordinarie di esercizio degli stessi, con la periodicità e la frequenza richieste dalle caratteristiche dell'impianto soggetto al controllo, tenendo conto delle potenzialità e dell'ubicazione dello stesso, nonché della tipologia dei rifiuti trattati e garantendo, in ogni caso, l'effettuazione di almeno un controllo ogni due anni.
3. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, si tiene conto dei principali parametri di funzionamento relativi all'impianto di cui si tratti e degli adempimenti che i gestori degli impianti sono tenuti ad osservare ai sensi della vigente normativa statale e regionale, nonché delle prescrizioni rispettivamente contenute nei provvedimenti autorizzativi, oppure nelle comunicazioni di inizio attività di cui all'Sito esternoarticolo 216 del d.lgs 152/2006 .
4. La struttura regionale competente trasmette all'ARPAT, al fine dell'inserimento nell'ambito delle banche dati gestite dalla medesima Agenzia, una scheda riepilogativa degli elementi essenziali dell'autorizzazione rilasciata, nonché delle relative modifiche, in particolare con riferimento all'ubicazione, alle caratteristiche e alle attività svolte da ciascun impianto autorizzato.
5. Con decreto del direttore della direzione regionale competente è approvato lo schema di scheda da trasmettere all'ARPAT.
Art. 13
Attività di raccolta dei rifiuti urbani e riduzione della loro pericolosità
1. I comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l’obbligo della preventiva autorizzazione regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell’ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'Sito esternoarticolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modifiche) si individuano i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:
a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi Sito esternodella parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all’Sito esternoarticolo 183, comma 1, lettera s) del d. lgs. 152/2006 . Tali impianti sono autorizzati ai sensi Sito esternodella parte IV del d. lgs. 152/2006 .
3. I comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell'Sito esternoarticolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006 , a collocare contenitori differenziati per tipologia:
a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
b) nelle strutture di commercio al dettaglio.
Art. 14
Rifiuti cimiteriali
1. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 184, comma 2, lettera f) del d.lgs. 152/2006 , i rifiuti cimiteriali sono rifiuti urbani la cui gestione spetta ai comuni.
2. L'attribuzione del codice CER (Catalogo europeo dei rifiuti classificazione) di cui all'allegato D della parte IV del d.lgs152/2006, dei rifiuti cimiteriali è effettuata mediante i codici di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. I regolamenti comunali di cui all'Sito esternoarticolo 198, comma 2 del d.lgs 152/2006 possono prevedere specifiche prescrizioni e modalità finalizzate alla gestione dei rifiuti provenienti da cimiteri privati.
Art. 15
Impianti mobili
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006 , gli impianti mobili sono autorizzati dalla struttura regionale competente, tenuto conto della sede legale dell’interessato che ha la disponibilità dell’impianto.
2. Oltre a quanto indicato nell’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs.152/2006 , l’autorizzazione indica in particolare:
a la descrizione del ciclo di lavorazione;
b la potenzialità e i quantitativi;
c le tipologie e i codici di rifiuti in ingresso;
d le caratteristiche dei prodotti in uscita in caso di operazioni di recupero;
e le prescrizioni sulla sicurezza.
Art. 16
Campagne di attività degli impianti mobili
1. Per le campagne di attività che si svolgono sul territorio regionale degli impianti mobili autorizzati ai sensi dell’articolo 15, il soggetto titolare dell’autorizzazione effettua una comunicazione per la campagna di attività ai sensi dell’Sito esternoarticolo 208, comma 15 del d.lgs 152/2006 . A tale comunicazione sono allegati tutte le autorizzazioni, nullaosta, pareri o atti di assenso comunque denominati, necessari per lo svolgimento della campagna.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il soggetto interessato può richiedere alla struttura regionale competente, mediante presentazione dell’istanza al SUAP, tutti gli atti necessari per lo svolgimento della campagna di attività dell’impianto mobile. In tal caso, la struttura regionale competente provvede all’acquisizione degli atti mediante convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della normativa vigente. All’esito del procedimento, comunica tempestivamente la sua conclusione al soggetto interessato.
Art. 17
Attività sperimentali
1. Nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 211 del d.lgs.152/2006 e dell'articolo 18 della l.r. 25/1998 , la struttura regionale competente può autorizzare impianti ed attività sperimentali non previste dal piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, purché non interferenti con le previsioni dettate da tale piano, e sempre che siano finalizzate alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica ed economica di tecnologie o di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.
2. Gli impianti e le attività sperimentali soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1 sono, esclusivamente, quelli caratterizzati da una tecnologia oppure da un sistema tecnico in fase prototipale, rispetto ai quali siano necessarie verifiche attuali in ordine alla fattibilità tecnica e ambientale.
3. Ai sensi del comma 2, il carattere di sperimentalità delle attività soggette all'autorizzazione può, in particolare, riferirsi alla tecnologia proposta, al processo, alle matrici coinvolte nel processo stesso, al prodotto finale.
4. Il carattere di sperimentalità è in ogni caso escluso con riferimento alle tecnologie mature, a quelle già sperimentate e, comunque, alle tecnologie già disponibili sul mercato.
5. Il soggetto interessato trasmette istanza al SUAP, allegando una relazione dalla quale risultino:
a) l’obiettivo della sperimentazione;
b) gli elementi di novità del processo proposto;
c) il piano di monitoraggio teso a valutare gli effetti sulle matrici ambientali, nonché sul buon andamento del processo.
6. Acquisiti i pareri, nullaosta, o atti di assenso comunque necessari, tra cui, in particolare, quelli dell’ARPAT e della ASL territorialmente competente, la struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione, entro 75 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. All’acquisizione degli atti necessari, la struttura regionale competente può provvedere anche mediante apposita conferenza di servizi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.