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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010 , n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006 , n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione statale e regionale di riferimento e con finalità di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione dei procedimenti, l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali e le modalità di attuazione delle procedure e dei connessi adempimenti tecnico amministrativi in materia di:
a) rifiuti,
b) AUA,
c) AIA;
d) autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera.
Art. 2
Modalità di trasmissione delle istanze
1. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento sono trasmesse allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 35 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa) territorialmente competente, con le modalità telematiche e i servizi erogati dal sistema toscano dei servizi per le imprese di cui alla l.r. 40/2009 . Il SUAP assicura la trasmissione telematica delle istanze con modalità di interoperabilità compatibili con tale sistema.
2. Il SUAP, verificata la completezza delle istanze, nonché effettuate tutte le altre verifiche di competenza, inoltra immediatamente le istanze in via telematica alla struttura regionale competente.
Art. 3
Modulistica in materia di autorizzazioni di cui agli articoli 208, 214 e 216 Sito esternodel Sito esternod.lgs.152/2006 in materia di AUA, di AIA e in materia di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'Sito esternoarticolo 272, comma 2 del d.lgs 152/2006
1. Le istanze relative all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in materia di autorizzazioni o comunicazioni, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale) e le istanze di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'Sito esternoarticolo 272, comma 2 del d.lgs 152/2006 fuori dall’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 ( Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n.35 ) sono trasmesse ai sensi dell'articolo 2, sulla base della modulistica unica regionale adottata con atto del direttore della direzione regionale competente in materia sulla base della normativa nazionale di riferimento e delle relative disposizioni attuative.
2. Le istanze relative all'AUA, sono trasmesse ai sensi dell'articolo 2, sulla base della modulistica unica regionale adottata dalla Regione in adeguamento del modulo unico nazionale di cui al decreto interministeriale 8 maggio 2015. Tale modulistica è aggiornata a seguito degli intervenuti adeguamenti normativi della disciplina statale e regionale nonché di successive intese ai sensi Sito esternodecreto legge 4 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 114 .
Art. 4
Coordinamento delle attività di supporto tecnico alle strutture regionali
1. Al fine di razionalizzare le attività di supporto tecnico - scientifico alle strutture regionali competenti in materia di rifiuti, di AUA e di AIA, la Giunta regionale, con deliberazione:
a) individua le modalità organizzative per l'acquisizione dei contributi istruttori e delle valutazioni tecniche delle strutture regionali interessate e degli enti strumentali regionali;
b) istituisce specifici tavoli di coordinamento tecnico, cui partecipano l'ARPAT e le AUSL competenti, ai fini di uniformare le modalità e i tempi delle rispettive attività di supporto, anche mediante la definizione di modelli standardizzati di pareri e valutazioni tecniche.
2. Ai tavoli di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) possono partecipare il gestore del servizio idrico integrato ed il gestore degli impianti di cui all'articolo 13 bis della l.r 20/2006 per le attività di collaborazione alle funzioni in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento).
3. Ai tavoli di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) convocati per la materia dei rifiuti possono partecipare oltre che le strutture regionali interessate, anche gli enti strumentali regionali interessati e i gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.