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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 9
Progetto di ripristino ambientale ai sensi dell’articolo 5 del d.m. 5 febbraio 1998
1. Il soggetto interessato al ripristino ambientale, prima della comunicazione di cui all’articolo 5 del d.m.5 febbraio 1998, presenta al comune territorialmente competente il progetto di ripristino, indicando, in particolare:
a) la quantità di rifiuti necessari per il progetto di ripristino;
b) le caratteristiche fisiche e chimiche, con indicazione puntuale del valore limite in termini di concentrazione dei singoli parametri, con riferimento alla tabella 1 degli allegati alla Sito esternoparte IV titolo V del d.lgs 152/2006 oppure a valori di fondo naturale, anche tenuto conto delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dell’area.
2. Il soggetto interessato allega alla comunicazione di cui all’articolo 5 del d.m. 5 febbraio 1998, il progetto di ripristino ambientale approvato dal comune territorialmente competente.
3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'interessato può avviare presso il SUAP un procedimento di AUA.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.