Menù di navigazione

Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 8
Adempimenti procedurali per le procedure semplificate fuori dall’ambito dell’AUA di cui al Sito esternod.p.r. 59/2013
1. La comunicazione di inizio dell’attività di cui agli articoli 214 e 216 Sito esternodel Sito esternod.lgs.152/2006 è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa che gestisce l’impianto. Al momento della comunicazione, il legale rappresentante dell’impresa rende la dichiarazione di cui all’articolo 10 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ). Nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 10 del d.m. 5 febbraio 1998, qualora l’impresa abbia più soci amministratori, per ciascuno di essi è resa la dichiarazione di cui all’articolo 10 del d.m. 5 febbraio 1998.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati i seguenti atti:
a) una relazione tecnica che dà conto del rispetto delle condizioni di cui all’Sito esternoarticolo 214, comma 3 del d.lgs.152/2006 ;
b) l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione nei registri delle imprese ai sensi del decreto del Ministero dell’ambiente 21 luglio 1998, n.350 (Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 ).
3. Ai sensi di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 216 del d.lgs.152/2006 , l’attività oggetto della comunicazione al SUAP può avere inizio trascorsi 90 giorni dalla trasmissione dell’istanza.
4. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 214 e 216 Sito esternodel Sito esternod.lgs.152/2006 , le procedure semplificate non possono applicarsi all’operazione di recupero parziale individuata con la sigla R12 dell’allegato C di cui al Sito esternod.lgs 152/2006 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.