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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 7
Garanzie finanziarie
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs.152/2006 , dall’articolo 19 della l.r. 25/1998 e dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 19 della l.r. 25/1998 , il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti è subordinato alla prestazione, da parte del soggetto interessato, di una idonea garanzia finanziaria, da trasmettere contestualmente alla dichiarazione di fine lavori di cui all’articolo 6.
2. Nel caso di variante all’autorizzazione già rilasciata che comporti l’aumento di quantitativi di rifiuti o lo svolgimento di diversa attività, il soggetto interessato adegua la garanzia finanziaria, sulla base degli importi ricalcolati dalla struttura regionale competente.
3. Nei casi di AIA relativa ad un impianto di gestione dei rifiuti, di durata pari a 12 o a 16 anni, la garanzia finanziaria può essere prestata per un periodo pari a 10 anni, subordinando la validità dell’AIA, per la rimanente durata, alla presentazione alla struttura regionale competente di nuova garanzia, un anno prima della scadenza.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.