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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 6
Autorizzazione ordinaria alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti
1. L’istanza per il rilascio dell'autorizzazione ordinaria alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs.152/2006 , è trasmessa da coloro che intendono:
a) realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
b) procedere al rinnovo di un’autorizzazione rilasciata per gestire impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
c) chiedere modifiche sostanziali ad autorizzazioni rilasciate per realizzare o gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti.
2. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è regolato dall’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs.152/2006 .
3. Fermo restando quanto previsto nell’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs.152/2006 , l’autorizzazione indica, altresì:
a) i termini di inizio e fine di validità del provvedimento autorizzativo;
b) la potenzialità dell’impianto e le quantità massime autorizzate;
c) la tipologia dei rifiuti da sottoporre a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smaltimento;
d) per i rifiuti urbani e per gli assimilati agli urbani, le prescrizioni dettate in attuazione di quanto previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti;
e) le operazioni di smaltimento e di recupero autorizzate, individuate, oltre che in termini descrittivi, anche mediante i codici identificativi stabiliti dagli allegati B e C Sito esternodella parte IV del d.lgs. 152/2006 ;
f) le eventuali fasi di realizzazione degli interventi su un medesimo impianto.
4. Con riferimento alle operazioni di recupero completo, l’autorizzazione di cui al comma 1 indica le caratteristiche che il prodotto è tenuto a rispettare, terminata l'operazione di recupero e ai fini dell'invio sul mercato.
5. Le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono contenute in tutte le autorizzazioni relative alla realizzazione o alla gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in regime ordinario, ivi comprese quelle rilasciate mediante AIA.
6. Qualora l’autorizzazione sia relativa alla realizzazione e alla gestione dell’impianto, o a modifiche edilizie o strutturali dell’impianto medesimo, l’interessato comunica al SUAP, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di riferimento:
a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori che attesta la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.
7. Nel caso di cui al comma 6, la struttura regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, verifica:
a) la conformità dell’opera al progetto autorizzato;
b) l’avvenuto rilascio della garanzia finanziaria.
8. La struttura regionale competente comunica, tramite il SUAP, l’esito della verifica di cui al comma 7. In caso di esito positivo, l’attività di gestione dell’impianto può avere inizio.
9. Qualora la realizzazione di interventi su un medesimo impianto sia distinta in diverse fasi temporali, per ciascuna fase, il soggetto autorizzato effettua le comunicazioni di cui al comma 6 e adegua le garanzie finanziarie già prestate. A seguito delle comunicazioni del soggetto autorizzato, la struttura regionale competente effettua le verifiche e le comunicazioni di cui ai commi 7 e 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.