Menù di navigazione

Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 5
Raccordo con la procedura di VIA
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le comunicazioni di cui agli articoli 214 e 216 Sito esternodel Sito esternod.lgs.152/2006 , possono essere presentate solo a seguito dell'adozione del provvedimento che le esclude dalla assoggettabilità a VIA, se previsto.
2. Se il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui all’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs 152/2006 è avviato contestualmente alla procedura di VIA, tutti gli atti necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizio di cui all'Sito esternoarticolo 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.