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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 20
Prescrizione e allegati tecnici in materia di autorizzazioni generali di cui all'Sito esternoarticolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere, per specifiche categorie di impianti, individuati, in particolare, in base al tipo e alle modalità di produzione, l'adozione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 272, comma 2 del d.lgs 152/2006 , di apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabilite le prescrizioni da rispettare e le modalità tecniche per l’esecuzione degli autocontrolli, in relazione alla specifica categoria d'impianto nonché la documentazione tecnica da allegare all'istanza di adesione alle autorizzazioni generali.
2. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 1 la struttura regionale competente al ricevimento delle domande di adesione alle autorizzazioni generali, in ambito AUA o fuori da tale procedura, fa riferimento alle prescrizioni contenute nell'Allegato I del Sito esternod.p.r 59/2013 per ciascuna categoria di impianto per la quale è prevista l’adesione all’autorizzazione in via generale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.