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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 18
Voltura delle autorizzazioni
1. Ai fini della modifica della titolarità di un’AIA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 nonies, comma 4 Sito esternodel Sito esternod. lgs. 152/2006 , il precedente gestore ed il nuovo gestore trasmettono alla struttura regionale competente comunicazione congiunta della variazione della titolarità dell'impianto contenente la dichiarazione del soggetto subentrante, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di essere in possesso dell'idoneità alla gestione dell'impianto, ove prevista dalla normativa di settore.
2. La struttura regionale competente modifica la titolarità di un’autorizzazione su richiesta del soggetto interessato a seguito della comunicazione di cui al comma 1. Alla stessa comunicazione è allegata la garanzia finanziaria, ove prevista, con le medesime condizioni indicate nell'autorizzazione oggetto di comunicazione di variazione.
3. Ai fini della modifica della titolarità di un’AUA, ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 40/2009 , il soggetto interessato trasmette alla struttura regionale competente una comunicazione della variazione della titolarità dell'impianto, effettuata anche in forma di autocertificazione e predisposta sulla base di apposita modulistica adottata dalla Regione. La struttura regionale competente modifica la titolarità dell’AUA a seguito della comunicazione.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene la dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 relativa a:
a) l’invarianza delle condizioni di esercizio delle attività autorizzate e la prosecuzione delle attività autorizzate senza modifiche, nel rispetto dei contenuti e delle condizioni autorizzate con il provvedimento oggetto di voltura;
b) il possesso dei requisiti soggettivi specificamente richiesti dalla normativa di settore.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.