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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 16
Campagne di attività degli impianti mobili
1. Per le campagne di attività che si svolgono sul territorio regionale degli impianti mobili autorizzati ai sensi dell’articolo 15, il soggetto titolare dell’autorizzazione effettua una comunicazione per la campagna di attività ai sensi dell’Sito esternoarticolo 208, comma 15 del d.lgs 152/2006 . A tale comunicazione sono allegati tutte le autorizzazioni, nullaosta, pareri o atti di assenso comunque denominati, necessari per lo svolgimento della campagna.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il soggetto interessato può richiedere alla struttura regionale competente, mediante presentazione dell’istanza al SUAP, tutti gli atti necessari per lo svolgimento della campagna di attività dell’impianto mobile. In tal caso, la struttura regionale competente provvede all’acquisizione degli atti mediante convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della normativa vigente. All’esito del procedimento, comunica tempestivamente la sua conclusione al soggetto interessato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.