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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 15
Impianti mobili
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006 , gli impianti mobili sono autorizzati dalla struttura regionale competente, tenuto conto della sede legale dell’interessato che ha la disponibilità dell’impianto.
2. Oltre a quanto indicato nell’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs.152/2006 , l’autorizzazione indica in particolare:
a la descrizione del ciclo di lavorazione;
b la potenzialità e i quantitativi;
c le tipologie e i codici di rifiuti in ingresso;
d le caratteristiche dei prodotti in uscita in caso di operazioni di recupero;
e le prescrizioni sulla sicurezza.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.