Menù di navigazione

Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art.11
Verifiche della Regione in ordine all’iscrizione nei registri delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro regionale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 216, comma 3 del d.lgs 152/2006 , la struttura regionale competente verifica il pagamento del diritto d’iscrizione dovuto, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo quanto previsto nel decreto del Ministero dell’Ambiente 21 luglio 1998, n.350 (Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 ).
2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto presso la struttura regionale competente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.