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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 10
Voltura di un’autorizzazione ordinaria o delle comunicazioni effettuate nell’ambito delle procedure semplificate per impianti di gestione dei rifiuti
1. La struttura regionale competente modifica la titolarità di un’autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 208 del d.lgs.152/2006 , su richiesta del soggetto interessato, previa verifica dell'idoneità del soggetto richiedente nonché dell'adeguamento della garanzia finanziaria con le medesime condizioni indicate nell'autorizzazione oggetto di variazione. Alla richiesta è allegato l’atto notarile attestante la modifica della titolarità nell’attività di gestione dell’impianto.
2. In caso di modifica della titolarità nell’attività di gestione dell’impianto per cui sia stata effettuata una comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 Sito esternodel Sito esternod.lgs.152/2006 , il soggetto che subentra trasmette una nuova comunicazione, allegando alla stessa una nuova relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante. Il soggetto che subentra trasmette le dichiarazioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.