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Regolamento 28 marzo 2017, n. 12/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di concertazione con le parti sociali.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare l’articolo 23 relativo alla Commissione regionale permanente tripartita;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), in particolare gli articoli da 96 a 109 relativi alla Commissione regionale permanente tripartita;


Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 9 febbraio 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 14 febbraio 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 marzo 2017;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 253;


Considerato quanto segue:


1. la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 , intervenendo a modifica della l.r. 32/2002 , ha sostituito il riferimento alle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” con quello delle “organizzazioni rappresentative delle imprese”. Conseguentemente è necessario sostituire tale riferimento anche nel regolamento attuativo, che disciplina i criteri per l’individuazione delle parti sociali e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale nella Commissione regionale permanente tripartita;


2. la modifica completa l’intervento normativo, già avviato con la modifica alla l.r. 32/2002 , per superare le problematiche che si sono verificate nella procedura di rinnovo della nomina della Commissione regionale permanente tripartita a seguito della sentenza n. 1566/2016 del Consiglio di Stato, che ha annullato il d.p.g.r. 22/R/2005 di modifica del d.p.g.r. 47/R/2003 nella parte in cui disciplina i criteri per l'individuazione del grado di maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;


3. è infine opportuno disporre l’entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell’urgenza a provvedere al rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita il cui procedimento di nomina è stato sospeso a seguito della sentenza di cui al punto 2.


Si approva il presente regolamento:

Art. 1
Composizione della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione. Modifiche all'articolo 7 bis del decreto del d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R
1. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 7 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), le parole “
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
” sono sostituite dalle seguenti: “
organizzazioni rappresentative delle imprese designati dalle organizzazioni
”.
Art. 2
Composizione della Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all'articolo 96 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 96 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
organizzazioni più rappresentative delle imprese a livello regionale negli ambiti economici indicati dall’articolo 98, comma 1
”.
Art. 3
Nomina e durata in carica. Modifiche all’articolo 97 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 97 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori
” sono sostituite dalle seguenti: “
organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
”.
Art. 4
Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 98 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella rubrica dell'articolo 98 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
” sono sostituite dalle seguenti: “
organizzazioni rappresentative delle imprese
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 98 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
” sono sostituite dalle seguenti “
organizzazioni rappresentative delle imprese
”.
Art. 5
Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all’articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella rubrica dell'articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro
” sono sostituite dalle seguenti: “
organizzazioni rappresentative delle imprese
”.
2. Il comma 1 dell'articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione rappresentativa delle imprese è definito dal maggior numero di imprese iscritte alla medesima organizzazione in ciascun ambito economico indicato dall’articolo 98.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro
” sono sostituite dalle seguenti: “
Alla stessa organizzazione
”.
Art. 6
Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili. Modifiche all'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La rubrica dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei disabili
”.
Art. 7
Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all’articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella rubrica dell'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
” sono sostituite dalle seguenti: “
organizzazioni rappresentative delle imprese
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
” sono sostituite dalle seguenti: “
organizzazioni rappresentative delle imprese
”.
Art. 8
Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all’articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella rubrica dell'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “o
rganizzazioni sindacali dei datori di lavoro
” sono sostituite dalle seguenti: “
organizzazioni rappresentative delle imprese
”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
organizzazione sindacale dei datori di lavoro
” sono sostituite dalle seguenti: “
organizzazione rappresentativa delle imprese
”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
sindacale dei datori di lavoro
” sono soppresse.
Art. 9
Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti. Modifiche all’articolo 109 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 109 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori
” sono sostituite dalle seguenti: “
organizzazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni sindacali dei lavoratori
”.
Art. 10
Norma finale
1. La procedura per la determinazione del grado di rappresentatività, limitatamente alle organizzazioni rappresentative delle imprese, è avviata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Nella procedura di cui al comma 1, i termini stabiliti nell’alinea del comma 1 dell'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato dall’articolo 7 del presente regolamento, sono ridotti a quindici giorni.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.